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Le convenzioni matrimoniali sono gli atti attraverso i quali i coniugi possono modificare i loro rapporti patrimoniali, nei limiti stabiliti dalla legge; ad esempio i coniugi possono mutare il loro regime legale dalla comunione dei beni alla separazione dei beni.
Le convenzioni matrimoniali e le loro modificazioni devono essere stipulate per atto pubblico, quindi mediante un atto notarile (art. 162 codice civile).
Il notaio, oltre alla ricezione della volontà delle parti nell’atto pubblico, procede alle formalità pubblicitarie necessarie affinché le convenzioni abbiano effetto (annotazione a margine dell’atto di matrimonio e trascrizione nei registri immobiliari).