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Per poter porre in essere atti relativi a beni di proprietà di minorenni, di soggetti beneficiari dell’amministrazione di sostegno o di interdetti e inabilitati, talvolta è necessaria la preventiva autorizzazione da parte dell’autorità giudiziaria.
Si parla in questi casi di “volontaria giurisdizione”, per indicare che ci si rivolge al giudice in maniera volontaria, cioè “non contenziosa”, non a causa di una lite.
Si tratta di una materia forse poco conosciuta, ma riguardo alla quale il notaio è uno dei maggiori esperti e, infatti, la legge gli assegna la facoltà di sottoscrivere e presentare i ricorsi relativi agli affari di volontaria giurisdizione riguardanti le stipulazioni di atti affidate dalle parti (art. 1 legge notarile).