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Per “conviventi di fatto” si intendono due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela o affinità, da matrimonio o unione civile (art. 1, comma 36, legge 76/2016).
Con un contratto di convivenza i conviventi possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune, come le modalità di contribuzione alla vita comune o la scelta del regime patrimoniale della comunione dei beni.
Il contratto di convivenza, le sue modifiche e la sua risoluzione devono essere redatti in forma scritta con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, con un controllo di conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.