Procure
La procura è l’atto con il quale un soggetto conferisce a un altro il potere di rappresentarlo, in modo che il secondo ponga in essere un’attività giuridica al posto del primo. La procura ha l’effetto di attribuire al procuratore il potere di porre in essere atti giuridici le cui conseguenze si producono direttamente nei confronti del rappresentato (art. 1388 codice civile).
Una procura può risultare molto utile, in quanto dà la possibilità a un soggetto impossibilitato a compiere un atto, di “delegare” il rappresentante a sottoscrivere l’atto al suo posto (si pensi, per esempio, al titolare di un’impresa che debba concludere un atto in una città lontana o nella quale non possa recarsi avendo altri impegni, oppure a un anziano o a un infermo che non abbia la possibilità di uscire di casa o di viaggiare).
Il notaio è soggetto deputato a ricevere procure, in quanto la legge (art. 1392 codice civile) richiede che la procura abbia la stessa forma dell’atto che si deve compiere (ad esempio, per sottoscrivere una compravendita che richiede la forma dell’atto pubblico, è richiesta una procura nella forma dell’atto pubblico).
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